CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO "PROGRAMMA SCOLASTICO ALL'ESTERO"

PREMESSA
Le presenti CGC (Condizioni Generali di Contratto) sono formulate, a tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, semplice e comprensibile secondo quanto disposto dalla Direttiva UE “Pacchetti” 2302/2015 all’art. 7 comma 1 e costituiscono parte integrante del pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” così come disposto dall’art. 6 comma 1 della medesima Direttiva Pacchetti. Le CGC non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contrattuali.

DOCUMENTI CHE COMPONGONO L’ACCORDO
Le CGC costituiscono parte integrante del contratto unitamente alla descrizione del pacchetto turistico denominato “Programma Scolastico all’Estero” contenuta nel presente Catalogo, ovvero nel separato “Programma Scolastico all’Estero” o “Dossier di viaggio”, nonché, qualora successivi alla sottoscrizione del contratto, alla conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal Viaggiatore, alle Informazioni Tecniche e ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo.

Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il Catalogo, sia il Contratto, sia le informazioni in esso contenute ed in particolare le Norme Comportamentali e le Informazioni Tecniche sia le presenti CGC.

INFORMAZIONI SULLE CGC E SUI CONTRATTI - GLOSSARIO
Le definizioni di cui al seguente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nei singoli contratti dell’Organizzatore:

I Programmi Scolastici all’estero di Heritage Study Tours, detti anche High School Programs, si differenziano in:

Exchange Program: programma che prevede la frequenza di scuole pubbliche e la sistemazione presso famiglie volontarie che non ricevono alcun compenso per l’ospitalità. L’adesione a questo programma consente di scegliere il Paese di destinazione ma non una località o una scuola specifica.

Exchange Program USA Area Choice: opzione a pagamento che consente di segnalare una macro-area di preferenza, che comprende vari Stati.

Exchange Program USA State Preference: opzione a pagamento che consente di segnalare fino a un massimo di tre Stati di preferenza.

Exchange Program City/Area Choice: opzioni a pagamento che consentono di segnalare l’area di preferenza.

Select Program: programma che prevede la frequenza di scuole pubbliche o private e la sistemazione presso famiglie che ricevono un modesto rimborso spese.

Select Program USA: consente di scegliere non solo lo Stato di preferenza, ma anche il distretto scolastico e la tipologia di scuola, pubblica o privata.

Boarding School Program: programma che prevede la frequenza di scuole private e la sistemazione presso le residenze della scuola.

Glossario:

Accommodation: alloggio durante il programma.

Application Form/Dossier personale: documentazione necessaria per l’iscrizione al programma richiesta dal partner estero.

Custodian Declaration: dichiarazione di custodia legale per minori.

Esta/Eta/J1/F1/ Student Visa: tipologie di visti d’ingresso turistico e studentesco.

Host family: famiglia che accoglie lo studente internazionale.

Dossier di viaggio: plico informativo sul programma consegnato allo studente prima della partenza.

International student: studente internazionale.

Landing Camp: viaggio di gruppo organizzato in loco all’arrivo.

Local Coordinator: referente locale e punto di riferimento per gli studenti internazionali.

Medical Insurance: assicurazione medica.

Partner estero: fornitore del programma nel paese prescelto.

Placement: assegnazione della famiglia ospitante e della scuola.

Scheda d’iscrizione: contratto sottoscritto con Heritage Study Tours.

Self placement: sistemazione presso famiglia indicata dallo studente.

Tuition fee: tasse scolastiche.

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato dalla legge n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonchè, per le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibilmente con i pacchetti turistici. Gli eventuali contratti che avranno ad oggetto la vendita del singolo servizio turistico (non combinato in un pacchetto) non saranno disciplinati delle presenti CGC funzionali al pacchetto e saranno disciplinati da singoli e separati rapporti contrattuali che, comunque, non saranno disciplinati dal Codice del Turismo e dalla Direttiva Pacchetti, bensì dal Codice del Consumo, dai singoli e competenti Regolamenti UE vigenti e dalle Convenzioni internazionali vigenti.

2. DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 CODICE DEL TURISMO)
Ai fini del presente contratto s’intende per:

a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato. Nel “Programma Scolastico all’Estero”, il Candidato avrà la posizione di viaggiatore solo dopo l’accettazione della sua candidatura;

b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;

d) Circostanze inevitabili e straordinarie: situazione oggettiva (forza maggiore) fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze imprevedibili non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

e) Difetto di conformità: è un inadempimento dei servizi turistici combinati nel pacchetto o del singolo servizio qualora venduto singolarmente;

f) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;

g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti nel contratto;

h) Supporto durevole: ogni strumento che permetta al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (ai sensi dell’art. 3 n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).

3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO “PROGRAMMA SCOLASTICO ALL’ESTERO” (ART. 33, COMMA 1, N. 4, LETT. C CODICE DEL TURISMO)
Per pacchetto turistico denominato “Programma Scolastico all’Estero” si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ed una consulenza preventiva necessaria per la scelta del Programma, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni (di seguito in corsivo viene richiamato il testo della norma):

1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) acquistati con vendita a distanza (artt. 45-67 Codice del Consumo).

4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CODICE DEL TURISMO)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore/Venditore fornisce al Viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo, nonché, qualora relative ai servizi turistici facenti parte della combinazione, le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti;

5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.

2. Per i contratti di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’Organizzatore o il Professionista fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al Codice del Turismo, e le informazioni di cui al comma 1.

3. Oltre le informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, è opportuno precisare alcuni diritti e doveri del Candidato e dell’Organizzatore che vengono assunti anche come obblighi contrattuali: i mezzi di trasporto usati durante il viaggio, l’ubicazione e le caratteristiche dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione, i programmi didattici, le visite e le escursioni verranno precisati nel riepilogo del “Programma Scolastico all’Estero” che verrà trasmesso, prima della partenza, dall’Organizzatore unitamente all’accettazione della presente proposta ed ai documenti di cui all’art. 36, comma 8, Codice del Turismo.

4. Relativamente alle informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione, si consiglia al Candidato di visitare il sito web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it Al fine del rilascio di visti e del rinnovo o rilascio di passaporti, sarà possibile attivare il servizio aggiuntivo richiamato nell’art. 3c del presente contratto con la sottoscrizione di un accordo autonomo con società competente e diversa dall’Organizzatore del presente pacchetto.

Le parti si danno reciprocamente atto che l’iscrizione al programma non rappresenta garanzia di concessione del visto d’ingresso nel Paese ospitante.

È fortemente consigliato (soprattutto in caso di epidemie, pandemie, eventi bellici, insurrezioni e calamità naturali) consultare la Centrale Operativa del Ministero degli Affari Esteri al numero 06/491115 per reperire informazioni sanitarie e sulla sicurezza aggiornate relative ai Paesi di destinazione.

Il Candidato riconosce di essere stato più che sufficientemente informato delle circostanze eccezionali determinate dal Covid-19 che possono avere un impatto sul suo viaggio e della situazione del virus nella destinazione da lui scelta. Il Candidato riconosce che un'interruzione del viaggio e il rientro nel Paese d’origine che dovessero essere da lui autonomamente decisi per ragioni legate alla persistenza della pandemia Covid-19 non comporterà, in nessun caso, il suo diritto di ottenere il rimborso della parte di prezzo pagata in relazione al periodo di programma non goduto. Il Candidato, anche in conformità a quanto disposto dalla Corte di Cassazione Sezione III con la sentenza n. 14257 del 8 luglio 2020, dichiara di aver preso e che prenderà visione dei consigli e delle buone norme di viaggio pubblicati sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it). Il Candidato dichiara di essere pienamente consapevole dei rischi connessi al viaggio e che la pandemia Covid-19 potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento del proprio soggiorno all'estero e che, consapevole di tale situazione, ha confermato la sua volontà di aderire al programma di studio oggetto del presente accordo.

L’Organizzatore ad ogni buon fine svolgerà un supporto al fine di reperire e divulgare le predette informazioni con newsletter, con pubblicazione delle stesse sul proprio sito web e con il proprio call center al numero 089 232133 reperibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO “PROGRAMMA SCOLASTICO ALL’ESTERO” (ART. 36 CODICE DEL TURISMO)
La proposta di compravendita di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” dovrà essere redatta sull’apposito modulo contrattuale fornito dall’Organizzatore su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Candidato e dal Genitore o Esercente la Potestà Genitoriale. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” si intende perfezionata ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, Codice del Turismo, prima dell’inizio del viaggio.

Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.

Il contratto stipulato rientra nella categoria dei contratti a distanza che, ai sensi dell’art. 45 del Codice del Consumo è “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto” e pertanto non trova applicazione il comma 7 dell’art. 41 Codice del Turismo.

6. PRESTAZIONI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI
1. Le parti concordano che per finalizzare il contratto l’Organizzatore erogherà due prestazioni diverse, in due distinte fasi ma entrambe complementari e funzionali all’interesse del Viaggiatore.

Nella prima fase, l’Organizzatore si obbliga a fornire attività di consulenza, assistenza ed orientamento affinché possa essere scelta l’opzione contrattuale che per la sua destinazione e per il suo programma sia più adeguata alle caratteristiche psico-attitudinali del titolare di un programma di studio a lunga durata oppure di un “Programma Scolastico all’Estero” .

Al fine di eseguire la predetta prestazione, l’Organizzatore si obbliga a fornire una consulenza che consisterà nelle seguenti prestazioni:

a) incontri informativi con il Candidato in ufficio, a scuola, presso altre sedi o tramite piattaforma digitale;

b) colloquio conoscitivo con il Candidato in presenza oppure online;

c) verifica della competenza linguistica;

d) consulenza per orientamento al fine di maturare la scelta della destinazione e della scuola più adatti agli interessi del Candidato;

e) assistenza al Candidato nella compilazione dell’application form/dossier;

f) consulenza per la scelta della società con la quale il Candidato potrà stipulare contratti di assicurazione;

Per la predetta prestazione (che inizia con la ricezione della Scheda di Iscrizione e si conclude con la trasmissione dell’application form al partner estero), il corrispettivo dovuto dal Viaggiatore ammonta a € 2.000,00 ed è incluso nella quota del programma. Nel caso di regolare esecuzione tale somma verrà considerata parte dell’acconto sul prezzo complessivo del pacchetto. Qualora il contratto si risolvesse per ipotesi di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., per recesso del Candidato o per inadempimento di quest’ultimo, la predetta somma verrà imputata, anche ai sensi dell’art. 1672 cod. civ., a titolo di corrispettivo per le prestazioni già fornite per la consulenza, assistenza ed orientamento.

Nella seconda fase l’Organizzatore si obbliga a fornire tutte le prestazioni relative ai servizi turistici tipici così come descritti nell’art. 33 del Codice del Turismo novellato dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2018 e di seguito elencati:

a) iscrizione presso la High School pubblica o privata all’estero;

b) accoglienza e trasferimento dall’aeroporto alla famiglia ospitante;

c) sistemazione in famiglia ospitante con vitto e alloggio come previsto dal programma;

d) assicurazione medica obbligatoria;

e) consulenza, orientamento e assistenza (incontri informativi e conoscitivi; valutazione linguistica e attitudinale; assistenza preparazione application form; documentazione occorrente per la richiesta del visto; colloquio informativo pre-partenza);

f) assistenza del coordinatore locale;

g) contatto di emergenza Heritage Study Tours;

h) materiale informativo sul soggiorno;

i) kit partenza Heritage Study Tours.

Le parti potranno concordare, determinando corrispettivi separati, la prestazione di ulteriori eventuali servizi turistici e non turistici che nel contratto saranno indicati come “servizi aggiuntivi richiesti” che vengono di seguito indicati:

a) costo del volo a/r se non incluso nel programma prescelto;

b) costo per partenza da città diverse da quelle previste;

c) spese consolari per ottenere il visto di ingresso nel paese di destinazione;

d) costo dell’estensione del programma che varia a seconda del Partner estero;

e) costo per modifica volo in caso di estensione del programma;

f) costo per estensione visto ove previsto in caso di estensione del programma;

g) differenza tariffaria e penale in caso di modifica volontaria della prenotazione aerea;

h) costo della divisa e dei testi scolastici se richiesti dalla scuola;

i) supplementi per Preferenza Stato o macro-area, Landing Camp, ove non inclusi;

l) assicurazione per annullamento prima della partenza;

m) eventuali international fees, spese amministrative scolastiche da versare in loco ove previste;

n) supplemento per diete vegetariane, vegane, per intolleranze alimentari, celiachia o allergie.

Gli importi delle voci a e b saranno determinati in base alle tariffe aeree in vigore al momento della prenotazione del volo.

2. All’atto della sottoscrizione  della Scheda di Iscrizione del pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” dovranno essere corrisposti:

a) la quota relativa alle spese di apertura e gestione pratica (€ 100), mai rimborsabile;

b) per tutti i programmi:

primo acconto pari al 25% del costo complessivo del pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” pubblicato in Catalogo o della quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore, comprensiva di consulenza, assistenza ed orientamento. All’acconto dovrà essere aggiunto il costo di eventuali servizi accessori richiesti;

secondo acconto pari al 25% del costo complessivo del pacchetto dovrà essere versato 6 mesi prima della data di partenza presunta;

saldo (escluso tasse aeroportuali e preferenza Stato/Regione se prevista) dovrà essere improrogabilmente versato 4 mesi prima della data di partenza presunta;

tasse aeroportuali + preferenza Stato/Regione se prevista, oltre ad eventuali servizi aggiuntivi richiesti, da versare entro e non oltre 15 giorni prima della data di partenza.

3. Il mancato pagamento di ogni somma dovuta in esecuzione del pacchetto, alle date stabilite costituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 1221 cod. civ., automaticamente in mora l’obbligato, non consente la consegna dei documenti per la richiesta del visto se necessario e, decorso il termine di quindici giorni, persistendo l’inadempimento, il contratto si risolve di diritto, costituendo tale patto come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La risoluzione di diritto verrà comunicata dall’Organizzatore a mezzo fax, e-mail o pec, o presso il domicilio del Viaggiatore.

Al fine di comprendere meglio la prestazione dell’Organizzatore ed il “Programma Scolastico all’Estero”, nonché i rispettivi doveri e diritti di Organizzatore e Viaggiatore, si rimanda alle Informazioni Tecniche pubblicate nel catalogo.

7. REVISIONE DEL PREZZO (ART. 39 CODICE DEL TURISMO)
1. Il prezzo del pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in Catalogo, o programma fuori Catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori Catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.

2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.

3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40 Codice del Turismo, commi 2, 3, 4 e 5.

5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.

6. In caso di diminuzione del prezzo, l’Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.

Le quote e i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi (trasporti, carburante, diritti aeroportuali e tassi di cambio applicati ai servizi in questione) calcolati alla data di pubblicazione del catalogo. I tassi di cambio applicati sono i seguenti: 1 euro = USD 1,12 / GBP 0,90 / CAD 1,50 / AUD 1,60. Entro i termini stabiliti nel Catalogo saranno determinate eventuali variazioni dei cambi di valuta che potrebbero causare l’incremento della quota di partecipazione. In caso d’incremento superiore al 8% del costo del pacchetto, il partecipante avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa. Tutti i prezzi pubblicati sono espressi in Euro.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO PROGRAMMA SCOLASTICO ALL’ESTERO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CODICE DEL TURISMO)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;

b) di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;

c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico “Programma Scolastico all’Estero” o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico “Programma Scolastico all’Estero” ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Codice del Turismo.

6. Le parti concordano che, in caso di recesso da parte dell'Organizzatore ai sensi dell'art. 41 comma 5 del Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati con il pacchetto non comporterà il dovere dell'Organizzatore di rimborsare al Partecipante anche le somme dovute per le penali contrattuali relative alla risoluzione del contratto collegato al pacchetto che quest'ultimo dovrà pagare al proprio corrispondente estero.

7. Le date di partenza e di ritorno sono fissate dal  corrispondente estero in relazione al visto d'ingresso, alle esigenze della scuola locale, della famiglia ospitante e di eventuali esigenze organizzative. Tali date non corrispondono necessariamente all'inizio e alla fine del periodo scolastico prescelto.

Eventuali richieste di modifica di tali date dovranno essere preventivamente concordate e approvate dal corrispondente estero. Tali modifiche non sono garantite e potrebbero comportare l'applicazione di un costo aggiuntivo.

Il volo di andata e ritorno è incluso nel costo del pacchetto ad esclusione del programma Exchange USA e prevede partenze da Milano e da Roma. Eventuali partenze da aeroporti diversi comportano un costo aggiuntivo che sarà quotato su richiesta. Le tasse aeroportuali non sono incluse e saranno cominicate nell'estratto conto finale. Qualora dopo la comunicazione di conferma dei voli da parte di Heritage Study Tours venga richiesta una modifica dei voli o delle date di partenza e/o ritorno, tale modifica è soggetta ad approvazione del corrispondente estero e comporta l'applicazione di eventuali penali o differenze tariffarie richieste dalla compagnia aerea e di un eventuale supplemento per il prolungamento del soggiorno, nonchè un costo fisso di  €150 per la gestione della pratica.

Non è previsto accompagnatore durante il viaggio. Eventuali ritardi o cancellazioni dei voli sono da imputare esclusivamente alla responsabilità della compagnia aerea. Heritage Study Tours fornisce assistenza telefonica per emergenze durante il viaggio.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E DELL’ORGANIZZATORE (ART. 41 CODICE DEL TURISMO)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico “Programma Scolastico all’Estero” può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso - salvo, a titolo di parziale deroga, quanto disposto dalle leggi n. 27/2020 (art. 88 bis) e n. 77/2020 (art. 182) che disciplinano la forza maggiore nei periodi emergenziali e da qualsiasi altra normativa che disciplinerà circostanze di forza maggiore e forme alternative di rimborso - ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico “Programma Scolastico all’Estero” e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

6. L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del Viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. Le parti concordano che, in caso di recesso dell’Organizzatore ai sensi dell’art. 41 comma 5 del Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati con il pacchetto non comporterà il dovere dell’Organizzatore di rimborsare al Viaggiatore anche le somme dovute per le penali contrattuali relative alla risoluzione del contratto collegato al pacchetto che quest’ultimo dovrà pagare al proprio corrispondente estero.

8. In caso di recesso dal contratto, questo dovrà essere comunicato mediante, comunicazione scritta, lettera raccomandata o PEC. La penale dovuta sarà calcolata sulla quota totale del pacchetto. Verranno restituite le somme versate, eccezion fatta per l’importo di € 2.000,00 che verrà comunque trattenuto da Heritage Study Tours a titolo di corrispettivo per l’attività di consulenza e assistenza prestata (a prescindere dal momento del recesso) più le spese di apertura e gestione pratica (€100). Sulle restanti somme saranno applicate le penali nella seguente misura:

30% dell’intera quota del programma se la comunicazione di recesso viene ricevuta almeno 181 giorni prima della partenza;

50% dell’intera quota del programma se la comunicazione di recesso viene ricevuta tra 180 e 121 giorni prima della partenza;

70% dell’intera quota del programma se la comunicazione di recesso viene ricevuta tra 120 e 91 giorni prima della partenza;

80% dell’intera quota del programma se la comunicazione di recesso viene ricevuta tra 90 e 30 giorni prima della partenza;

dopo tale data verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione.

Il Viaggiatore, oltre le penali di cui sopra, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del Codice del Turismo, sarà tenuto al pagamento delle spese ulteriori “adeguate e giustificabili” sostenute da Heritage Study Tours per servizi combinati nel pacchetto e del cui ammontare potrà  essere fornita prova da Heritage Study Tours.

Dopo la partenza, nessun rimborso è previsto nel caso di  espulsione per violazioni della legge del Paese ospitante o delle regole del programma che preveda esplicitamente l’espulsione dal Paese.

Eventuali addebiti per espulsione o rientro anticipato del partecipante saranno posti a  carico dello stesso. In caso di interruzione volontaria del soggiorno e/o in caso di espulsione decisa dal corrispondente estero per infrazione delle regole del programma o delle leggi del Paese ospitante, il partecipante non avrà diritto a richiedere il rimborso del costo sostenuto relativamente alla famiglia ospitante e dell’importo versato per garantire la frequenza dell’istituto scolastico prescelto.

In caso di interruzione per causa di forza maggiore il partecipante iscritto ad un programma Select avrà diritto di richiedere il rimborso della quota relativa al soggiorno in famiglia non goduto mentre nessun rimborso è dovuto per la quota relativa alle lezioni non fruite e alle tasse scolastiche versate.

Nel caso in cui lo studente per mancanza o irregolarità dei documenti d’identità occorrenti,  dei visti quando richiesti, dei documenti di viaggio o della documentazione sanitaria richiesta dal Paese estero non possa partire, non è previsto alcun rimborso.

9. Il Viaggiatore-sottoscrittore del contratto, in caso di erogazione di borsa di studio derivante dal Bando INPS Itaca 2025/2026, in conformità a quanto disposto dal predetto Bando, dichiara di conoscere e di aver compreso e prende atto che il presente contratto di pacchetto non ha alcun collegamento funzionale con il rapporto fra il medesimo Viaggiatore e l’INPS e le vicende di quest’ultimo non potranno avere alcun effetto in merito all’esecuzione del presente contratto.

Nei casi di mancata partenza (recesso volontario del Viaggiatore) troverà applicazione l’art. 41 commi 1-3 del Codice del Turismo con la conseguente applicazione delle penali contrattuali concordate per il recesso anticipato come previsto dal presente art.9. In caso di recesso per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo, non saranno rimborsabili le spese di assicurazione per la polizza annullamento, quelle di consulenza (€ 2.000,00) e le spese per la apertura e gestione pratica (€100) disciplinate nell’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso di rientro anticipato per volontà del partecipante, nessun rimborso sarà dovuto e resta ferma l’obbligazione a carico del Viaggiatore di corrispondere eventuali saldi del prezzo del pacchetto. Nel caso di rientro anticipato per impossibilità sopravvenuta, fermo restando l’obbligo legale dell’Organizzatore di cui all’art. 42 comma 11 del Codice del Turismo, di assicurare comunque il rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del Codice del Turismo, potrà concedere, soltanto se riuscisse ad ottenere rimborsi dai corrispondenti, una riduzione del prezzo. Nessun rimborso sarà dovuto qualora il rientro del Viaggiatore si concretizzi in data successiva alla metà del soggiorno.

10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del Catalogo del viaggio - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno opportunamente reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Intermediario o all’Organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’Intermediario e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico “Programma Scolastico all’Estero” o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione di epidemie o pandemie) e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell’Organizzatore - online o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni eventualmente fornite dai Tour Operator sui loro siti web saranno soltanto a supporto ma non ufficiali ed a carattere vincolante a meno che non facciano riferimento diretto a provvedimenti normativi nazionali ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico “Programma Scolastico all’Estero”. In particolare, “norme comportamentali” contenute nel fascicolo “Dossier di viaggio” che viene consegnata ai viaggiatori o che comunque, fanno riferimento a modelli comportamentali da osservare nei paesi di destinazione, non equivalgono a semplici consigli ma rappresentano parte integrante del contratto, la cui inosservanza, qualora adeguatamente provata, costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

6. L’Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies Codice del Turismo).

7. Il Viaggiatore, ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, comunicherà, altresì, per iscritto all’Organizzatore, all’atto della formulazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico “Programma Scolastico all’Estero” e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’Organizzatore, le richieste specifiche e personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione, nonché quelle informazioni particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allergie, patologie particolari come la celiachia, stati depressivi, difficoltà motorie) che possono avere un’incidenza sull’esecuzione e sui costi del pacchetto.

Segnalazioni specifiche del Candidato

Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di disabilità ed ogni altra richiesta extra rispetto all’offerta standard dell’Organizzatore dovranno essere, ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, preliminarmente riferite dal Candidato ed accettate dall’Organizzatore. Qualora il Candidato non avesse fornito prima della stipula del pacchetto tali informazioni e durante l’esecuzione del pacchetto fossero accertate situazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazioni specifiche, l’Organizzatore avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

1) In caso di necessità il Candidato potrà rivolgersi al Rappresentante Locale dell’Organizzatore per eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto. Tutti i contatti del Rappresentante Locale verranno forniti unitamente ai documenti di cui all’art.36, comma 8, Codice del Turismo. Il Candidato è tenuto a comunicare senza ritardo gli eventuali difetti di conformità rilevanti riscontrati durante l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 42 comma II del Codice del Turismo.

2) Le Parti prendono atto che nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, devono essere fornite le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno.

3) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice del Turismo, l’Organizzatore, in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, si obbliga a fornire al Candidato le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario di partenza previsto e il termine ultimo per l’accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo.

Il Candidato, anche quando assumerà la posizione di Viaggiatore, dovrà comunque osservare un comportamento all’insegna della cooperazione con l’Organizzatore in ottemperanza a quanto disciplinato dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed un suo comportamento negligente, reticente, omissivo, o comunque colposo potrà essere valutato quantomeno ai sensi dell’art. 1227 codice civile. In particolare, il Candidato dovrà comunicare al momento dell'iscrizione eventuali patologie o allergie che potrebbero comportare la mancata accettazione da parte di college o fondazioni estere. La mancata comunicazione preventiva di tali informazioni comporterà l'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.  non inferiore al 10% del prezzo del pacchetto in favore dell'Organizzatore per l'attività di consulenza ed istruzione pratica.

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CODICE DEL TURISMO)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 cod. civ. L’Organizzatore non è responsabile in caso di inadempimento di servizi diversi da quelli turistici come quelli, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, direttamente erogati da Compagnie di assicurazione, servizi finanziari e società che erogano servizi per la fornitura di visti o passaporti.

2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43 Codice del Turismo.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.

6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore, ai sensi del comma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo, offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero”, l’Organizzatore concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto “Programma Scolastico all’Estero” o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 dell’art. 42 Codice del Turismo si applica il comma 5 della medesima disposizione normativa.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 42 Codice del Turismo.

12. Qualora il rientro del Viaggiatore sia conseguente ad un grave inadempimento imputabile a dolo o colpa di quest’ultimo o alla mancata osservanza di norme pubbliche precettive (norme di diritto interno dei paesi ospitanti) o regolamentari private (ad esempio, violazione di regolamenti interni di scuole o campus) previste nei paesi di destinazione, l’Organizzatore ha diritto di imputare al Viaggiatore eventuali costi ulteriori sostenuti per garantire il rientro nel luogo di partenza o in altro luogo contrattualmente concordato oppure, in caso di alternative, nel luogo più vicino a quello di partenza o contrattualmente concordato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

13. L’Organizzatore, compatibilmente con la tipologia contrattuale scelta dal Viaggiatore e con le norme regolamentari della struttura straniera che lo ospita per le attività didattiche, per il campus dove eventualmente alloggia, presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

14. L’Organizzatore può richiedere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

15. Durante il “Programma Scolastico all’Estero” per qualunque necessità, richiesta di chiarimenti ed assistenza funzionale allo svolgimento del percorso, il Viaggiatore dovrà rivolgersi primariamente al Coordinatore locale e successivamente a Heritage Study Tours. I contatti e le modalità di attivazione e fruizione dei predetti servizi di assistenza verranno forniti unitamente alla trasmissione dei documenti di viaggio.

16. L’Organizzatore, ai sensi dell’art. 42 del Codice del Turismo, risponde dei danni arrecati allo studente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che vengano prestate direttamente che da terzi fornitori di servizi, a meno che non provi che il danno sia imputabile alla responsabilità dello studente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanza che l’Organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

L’Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno potessero eventualmente subire le persone o le cose di loro proprietà in treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole e i college, o le famiglie ospitanti, per lesioni, perdite che potessero verificarsi. Così come nessuna responsabilità potrà essere assunta per eventuali spese causate da ritardi nei servizi di trasporto oppure occasionate da malattie, epidemie, pandemie, scioperi, maltempo, quarantene, guerre, etc. Qualora il predetto pacchetto venisse venduto attraverso l’intermediazione di un’agenzia di viaggio, queste ultime assumeranno la responsabilità del venditore disciplinata dall’art. 50 del Codice del Turismo.

12. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, COMMA 10 CODICE DEL TURISMO)
1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

2. Per le polizze richieste obbligatoriamente da Scuole straniere o strutture ospitanti, l’Organizzatore avrà soltanto eventualmente l’onere di fornire informazioni in merito alle polizze e alle condizioni generali di contratto che verranno richieste da Scuole o strutture ospitanti e non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto, all’esecuzione ed alla risoluzione di questi come di ogni contratto assicurativo in quanto i servizi assicurativi non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice del Turismo.

13. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO GARANZIA VIAGGI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 47 CODICE DEL TURISMO)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e/o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito di Garanzia Viaggi S.r.l socio unico all’indirizzo www.garanziaviaggi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Heritage Study Tours.

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo Garanzia Viaggi è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione presente sul sito all'indirizzo www.heritagestudytours.it/privacy.

15. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE n. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

SCHEDA TECNICA DEL TOUR OPERATOR

Organizzazione tecnica Heritage Study Tours, autorizzazione reg. n. 11 del 15/01/07.

Polizza R.C. Professionale UnipolSai Assicurazioni S.p.A n. 1/72929/319/178874550.

Garanzie per i viaggiatori "Fondo di Garanzia Viaggi" Garanzia Viaggi S.r.l socio unico, con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma, C.F. e P.I. 13932101002, certificato n. A/174.61/2/2017/R.